Carabinieri Ausiliari ancora utili alla Difesa dello Stato!
Ecco il testo dell’emendamento da noi presentato:
Dopo il comma 252 aggiungere il seguente:
252-bis. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, il Ministero della difesa, è autorizzato a richiamare in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il personale ausiliario delle Forze armate risultato idoneo alla ferma quadriennale, ma non prescelto che si renda disponibile. Il personale richiamato non deve aver superato il quarantesimo anno di età ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, al momento del richiamo. In base alle esigenze operative e secondo indicazioni del Ministero della Difesa il personale richiamato dovrà sostenere un corso di aggiornamento presso i reparti di appartenenza.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.
27. 179. Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Tofalo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial
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